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D.P.R. 162/99 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13 – 14

L’art. 13 prescrive che il proprietario o l’amministratore sono tenuti ad effettuare la manutenzione dell’impianto e a sottoporlo a verifica periodica ogni due anni facendone richiesta alla asl o all’arpa o ad organismo di certificazione notificato.


L’art. 14 prescrive che, nel caso di verifica periodica negativa o di incidente di notevole importanza o di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, il competente ufficio comunale, informato dal verificatore o dal proprietario, dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole eseguita dall’organismo a seguito di domanda del proprietario.
Alle verifiche periodiche e straordinarie devono provvedere tecnici dei suddetti organismi forniti di laurea in ingegneria e iscritti all’albo professionale.

CAMPI DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO

OCE e’ autorizzato dal Ministero Dello Sviluppo Economico ad espletare le attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori – piattaforme per disabili – montacarichi

Scarica il regolamento che descrive l'attività di ispezione

Per informazioni e richieste di verifica compilate la richiesta on-line o telefonate allo 06 953 60 13 selezione 1 e chiedete al nostro personale:

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Sarà presa in carico dal nostro personale addetto e gestita in tempi celeri.

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