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Direttiva macchine

DIRETTIVA 2006/42/CE – Dlgs n°17 del 27/01/2010 GURI N 41 DEL 19/02/2010

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA:

La direttiva si applica a: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine.

Definizioni delle macchine incluse nel campo di applicazione della direttiva:

a) «macchina » propriamente detta:

1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;

2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

c) «componente di sicurezza» : componente:

1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;

2) immesso sul mercato separatamente;

3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;

4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;

g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasimacchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;

 

OBIETTIVI IMPOSTI AL FABBRICANTE  DALLA DIRETTIVA:

  1. Integrare la sicurezza nella progettazione e costruzione della macchina tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi predeterminati
  2. Accertare prima di immettere sul mercato e/o in servizio il tipo di macchina (artt. 5-12):

– che la macchina soddisfa i requisiti dell’All. I;
– che sono stati compilati il fascicolo tecnico (all. VII) e il manuale di informazioni  e istruzioni (All. I punto 1-7);
– che sono state applicate le procedure di valutazione della conformità pertinenti la macchina, di seguito elencate.

A. Macchine non incluse nell’All. IV.

Il fabbricante applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno nella fabbricazione della macchina di cui all’art. 12.2 e all’All. VIII 1.2.3 e allega la dichiarazione CE di conformità redatta conformemente al modello dell’All. II e il manuale di informazioni e istruzioni.

B. Macchine incluse nell’All. IV e fabbricate conformemente alle norme armonizzate pertinenti (art. 7.2).

Il fabbricante applica una delle procedure seguenti:

  1. procedura per la valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione della macchina di cui all’ All. VIII 1. 2. 3, (art 12 comma 3a);
  2. procedure di esame per la certificazione CE del tipo: un organismo notificato verifica e accerta che la documentazione presentata dal fabbricante conformemente all’All. IX soddisfa i requisiti della direttiva.( art 12 comma 3b);
  3. procedura di garanzia qualità totale: il fabbricante presenta ad un organismo notificato la domanda di valutazione del suo sistema di qualità elaborato conformemente alle prescrizioni di cui all’All. X. (art 12 comma 3c) L’organismo notificato valuta il sistema per determinare se soddisfa ai requisiti del punto 2.2 e applica le procedure di cui all’All. X.2.3 e espleta la sorveglianza di cui all’All. X.3.

 CAMPI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

A)     Macchine non incluse nell’All. IV 

Il fabbricante può autocertificare macchine non incluse nell’allegato IV delle quali ha elaborato documentazione di cui all’ VIII punti 1, 2, 3 oppure macchine incluse nell’All. IV delle quali ha elaborato documentazione di cui all’All. VII punti 1, 2, 3 e all’art. 12 punti 3 e 3°.
OCE, su richiesta del fabbricante, esamina la documentazione che questo ha allegato alla domanda, ne valuta la conformità alle disposizioni della direttiva, corregge e rettifica difformità ritenute non conformi dall’esame e redige la relazione attestante la conformità della documentazione adeguata alle disposizioni della direttiva, e la notifica al fabbricante che può allegarla alla dichiarazione CE di conformità della macchina.

B)      Macchine incluse nell’All. IV

OCE S.r.l. è notificato CE N. 0397 ed è autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico all’attuazione di Certificazione CE di tipo di cui all’all. IX delle categorie di macchine incluse nell’allegato IV, seguenti:

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

  12.1. Locomotive e benne di frenatura;

  12.2. Armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

 Sanzioni

 Il decreto all’art. 15 prevede dure sanzioni per il fabbricante:

se immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

se a richiesta dell’autorità di sorveglianza, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

se immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Il decreto all’art. 15 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per chiunque:

appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità;

promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo.

ALLEGATO IV : MACCHINE (cfr B) PER LE QUALI VA APPLICATA UNA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 9 COMMI 3 E 4
 

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. Seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. Seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1. Locomotive e benne di frenatura;

12.2. Armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

 

Scarica il regolamento che descrive l'attività di certificazione: